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Thursday, 02 September 2010 last update: 12:37
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RELIGIONE, EVANGELICI. Giarre (CT), mamma denuncia atti di culto cattolico a scuola
07:47:00

2008-12-20 Redazione

Dal Comitato Insegnanti Evangelici Italiani CIEI via Corassori, 54 41043 Formigine, Modena riceviamo e pubblichiamo copia della diffida:

 

 

Giarre 16/12/2008


Al DIRIGENTE SCOLASTICO

del Circolo Didattico Rosario Livatino

del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (ct)

c.c.

Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

via Fattori, 60

90146 Palermo

c.c.

Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Provinciale di Catania

via Coviello Nicola, 15

95128 Catania

c.c.

Assemblee di Dio in Italia

Ufficio Segreteria via dei Bruzi, 11

000185 Roma

c.c.

Comitato Insegnanti Evangelici Italiani CIEI

via Corassori, 54

41043 Formigine, Modena

ciei.segreteria@fastwebnet.it

c.c.

Circolo UAAR Catania

Beppe Bertuccelli

catania@uaar.it

c.c.

Comitato Torinese per la laicità della scuola

via Donizetti, 16 bis

10126 Torino

laisc@arpnet.it

c.c.

La Sicilia

Viale Odorico da Pordenone, 50

95126 Catania

c.c.

Giornale di Sicilia

via A. Lincoln, 21

90133 Palermo

segreteria.direzione@gds.it

c.c.

Quotidiano La Repubblica

repubblicawww@repubblica.it



OGGETTO: atti di culto in orario scolastico in presenza di alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi.


Egregio Dirigente,

sono stata informata più volte da mia figlia, Cavallaro Livia, che nella sua classe (sezione “A” della Scuola dell'Infanzia di via Quasimodo) vengono regolarmente praticati, durante l'orario scolastico, (anche più volte al giorno) atti di culto, in particolare a titolo di esempio:

  • preghiera quotidiana (segno della croce e ave Maria);

  • insegnamento di pratiche e di innologia mariana;

  • preghiere rivolte alla statua della Madonna;

  • prove per la recita di Natale (durante le quali mia figlia rimane inoperosa in attesa che tutti gli alunni finiscano);

nonostante mia verbale richiesta di sospendere tali atti in quanto effettuati in presenza di un'alunna (appunto mia figlia) che non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, configurandosi in tal modo una forma di discriminazione di carattere religioso.

Sicuramente Lei, nella Sua qualità di Dirigente, è a conoscenza che la normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali vengano effettuate visite pastorali, preghiere, messe e benedizioni. La programmazione di atti di culto è consentita, infatti, solo al di fuori dell'orario delle lezioni, come è chiaramente verificabile nelle leggi e nelle sentenze citate:

  • d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all'art.311 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell'insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti;

  • legge 11 agosto 1984, n.449, di approvazione dell'intesa con la Tavola Valdese, che all'art.9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminanti per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

  • legge 22 novembre 1988, n.516, relativa all'intesa con l'Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno (art.11); legge 22 novembre 1988, n.517, relativa all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art.8); legge 8 marzo 1989, n.101, relativa all'intesa con le Comunità ebraiche italiane (art.11); la legge 12 aprile 1995, n.116, relativa all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (art.10); legge 29 novembre 1995, n.520, relativa all'intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art.8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;

  • sentenza del TAR per l'Emilia Romagna (Bologna, sez.II), del 17 giugno 1993, n.250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;

  • sentenza del TAR per il Veneto (sez.II), del 20 dicembre 1999, n.2478, che dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico. In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n.1337/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che “...il Consiglio di Istituto [...] possa deliberare [...] di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell'art.6, d.p.r. 416/74”.

Le sarà certamente noto, inoltre, che:

  • la nostra Costituzione riconosce ad ogni cittadino italiano dei diritti fondamentali inviolabili senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (artt.2 e 3 Cost.); dichiara che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (artt.7 e 8) e che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma (artt.19, 20 e 21); infine, dopo aver attribuito ai genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento e che la scuola è aperta a tutti (artt. 30, 33 e 34);

  • la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, che riconosce Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.14) e Il diritto all'istruzione (artt.28 e 29), è stata ratificata dallo Stato italiano il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 ed è, pertanto, giuridicamente vincolante;

  • la Corte Costituzionale con la sentenza n.203/1989, dopo aver affermato che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi, ha stabilito che la laicità dello Stato è un principio supremo che definisce la forma di Stato e che vanno sempre salvaguardati i principi di libertà religiosa, in un regime di pluralismo confessionale e culturale (cfr. le sentenze n.259/1990, n.195/1993, n.329/1997 della Corte Costituzionale);

  • la Corte Costituzionale con la sentenza n.440/1995, dopo aver riconosciuto pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza, ha stabilito che la nozione di religione di Stato ...[è] incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato e che il criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell'uguaglianza di religione è irrilevante (cfr. le sentenze n.925/1988 e n.329/1997 della Corte Costituzionale).

Mi preme a questo punto ribadire (visto che molte insegnanti pensano ancora di essere dipendenti di uno Stato cattolico e si arrogano il diritto di impartire insegnamenti religiosi sbandierando il “principio maggioritario” in violazione della legge) che: lo Stato italiano è laico, non confessionale, equidistante e imparziale verso tutte le religioni e non può elevare una religione o un culto (per quanto esso sia diffuso tra i cittadini) a religione o culto ufficiale di Stato; la religione cattolica non è più religione di stato, in quanto non è più la sola religione professata sul territorio italiano; l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori; le insegnanti, come tutti i cittadini italiani, devono attenersi al rispetto della legge e del diritto e, in quanto dipendenti di uno Stato laico, devono “insegnare laicamente”, soprattutto in presenza di alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

Sono spiacente di dover intervenire per chiedere il rispetto della normativa vigente e per oppormi a iniziative che operano una vera e propria forma di discriminazione nei confronti di mia figlia; mi auguro che nella Sua qualità di Dirigente scolastico si premuri tempestivamente di far presente all'intero corpo docente l'illiceità di simili pratiche e l'illegittimità di delibere in contrasto con le norme di legge in vigore, richiedendone la cessazione immediata.

La informo che qualora i suddetti atti di culto vengano ancora praticati o che vengano programmate iniziative di carattere confessionale (messe, benedizioni, feste e visite a carattere religioso) che prevedano la sospensione dell'orario delle lezioni o che impediscano a mia figlia la frequenza scolastica, procederò giudizialmente in sede civile, amministrativa e penale.


Distinti saluti


Carmela Dilettoso

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